| Rappresenta l'obbligo che si assume la Banca, su richiesta dell'impresa italiana importatrice, di effettuare il pagamento nel caso il richiedente non dovesse onorare i propri obblighi contrattuali di regolamento della fornitura.
La Banca non entra nel merito dei termini contrattuali, ma si limita ad assumere l'impegno a pagare una certa somma a semplice richiesta della controparte estera entro una data fissata, passata la quale la garanzia si considera scaduta e non più escutibile. |